Obbligatoria l’individuazione da parte del Datore di lavoro
Il DL 21 ottobre 2021, n. 146 (convertito in legge il 17 dicembre 2021) ha previsto l’obbligo, per il datore di lavoro, di individuare formalmente i preposti che dovranno sovrintendere e vigilare sui lavoratori e intervenire per modificare i comportamenti non conformi, fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza.
In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, così come in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro o di pericolo, il preposto deve interrompere l'attività del lavoratore e informare i diretti superiori.
È previsto, inoltre, che i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori debbano indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto
Per quanto riguarda la formazione e l'aggiornamento periodico dei preposti, dette attività dovranno essere svolte in presenza e ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi, secondo le modalità che saranno individuate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.