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PRIVACY – MODALITÀ PER UN TRATTAMENTO LECITO: CONSENSO

PRIVACY – MODALITÀ PER UN TRATTAMENTO LECITO: CONSENSO

La base giuridica più diffusa (e abusata) per il trattamento dei dati personali è il consenso.

Per considerarsi legittimo il consenso deve essere espresso liberamente e differenziato per ogni singolo trattamento. La norma non precisa le modalità con le quali ottenere il consenso, oralmente o per iscritto, ad esempio, ma impone che questo sia esplicito quando il trattamento riguarda dati personali, sensibili o particolari. Ogni titolare del trattamento, quindi, stabilirà di conseguenza la modalità più idonea per la raccolta del consenso tenendo conto che dovrà essere in grado di dimostrare che l'interessato ha prestato il consenso per lo specifico trattamento.

Il consenso, inoltre, deve essere inequivocabile e informato: prima di chiedere il consenso è sempre necessario rendere disponibile l’informativa all’interessato.

Attenzione agli “eccessi di consenso”!

Se ci si trova di fronte ad un trattamento per il quale la base giuridica è una qualsiasi di quelle previste dall'art. 6: Il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto, per adempiere un obbligo di legge, per la salvaguardia della vita dell’interessato, per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico, per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare o di terzi, non è necessario il consenso. Rimane sempre l’obbligo di rendere disponibile l’informativa all’interessato.

Il consenso è revocabile in ogni momento. Quando un interessato revoca il consenso il titolare dovrà immediatamente interrompere il trattamento al quale il consenso fa riferimento.

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